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Il patto di prova contenuto in più contratti è valido?

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Pubblicato da in Lavoro ·
E’ illegittimo il patto di prova contenuto in un contratto a tempo indeterminato stipulato dopo tre distinti contratti a termine con identiche mansioni, quando tra i diversi impieghi non sia trascorso un intervallo di tempo tale da far presumere una perdita di capacità professionale da parte del lavoratore. Così ha deciso la Suprema Corte con ordinanza n. 6633 del 09/03/2020.
Nell’ambito di tale decisione, la Cassazione ha richiamato la sentenza di Cassazione n. 17767/2009 inerente l’accertamento della nullità e/o illegittimità del patto di prova, inserito nel contratto di lavoro e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato, sul rilievo della invalidità del patto per assenza di causa, in quanto il datore aveva già avuto modo di accertare le capacità tecniche e le modalità di adempimento delle mansioni oggetto della prestazione, avendo il lavoratore, in precedenza e per diversi mesi, prestato la propria attività in favore della stessa parte datoriale nelle identiche mansioni. Sul punto, la Cassazione  ritiene che la "causa" del patto di prova vada individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento attraverso il quale, sia il datore di lavoro, sia il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (conformi Cass. n. 12379 del 7 dicembre 1998, n. 3541 del 22 marzo 2000 e n. 15960 29 luglio 2005). Con l'ulteriore precisazione che il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti è ammissibile, qualora risponda alle finalità dinanzi richiamate, potendo nel tempo intervenire molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass., n. 1741/1995; Cass. n. 5016/2004 e Cass. n. 12379/1998) Nello stesso senso Cass. n. 5016/2004, secondo cui il patto di prova deve ritenersi illegittimamente apposto quando non sia funzionale alla sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere provato anche per presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti.



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